Il Tribunale Nazionale Antidoping ha depositato le motivazioni della sentenza che ha deciso il caso riguardante l’atleta olimpico Alex Di Giorgio.
Con le motivazioni depositate, la situazione dovrebbe essere più chiara.
LE MOTIVAZIONI – ASSENZA DI VOLONTARIETÀ
Di Giorgio, si sottopose al test durante un collegiale a Livigno nel Settembre del 2020. In quella occasione, veniva riscontrata la presenza della sostanza vietata denominata ostarina.
Durante il procedimento dinanzi al Tribunale Nazionale Antidoping, è emerso che la quantità della sostanza rilevata corrispondeva ad un nanogrammo, ovvero a 0,001 microgrammi.
Il Collegio ha ritenuto che nel caso di specie si tratta di “positività da contaminazione”.
Si legge nelle motivazioni:
“ La presenza di 1 ng e la mancanza di metaboliti fanno propendere fortemente per la tesi dell’assunzione di integratori contaminati e non per la ingestione volontaria ad uso dopante della sostanza rinvenuta”.
Il Tribunale ha dunque accolto le argomentazioni difensive di Alex Di Giorgio.
In giudizio è stato provato che non vi fu dolo. Vi è stata contaminazione ed assunzione involontaria di una quantità irrisoria di ostarina.
Si precisa nelle motivazioni:
”Ciò che va in favore dell’atleta è in particolare, la modica quantità riscontrata in esito al controllo. L’assenza di metaboliti che appare compatibile con la tesi della contaminazione e con un’assunzione (involontaria) avvenuta nel periodo a ridosso del controllo”.
Nell’attuale normativa per avere una positività sanzionabile è irrilevante se l’atleta abbia avuto o meno un vantaggio prestativo dall’assunzione della sostanza. Per quanto riguarda la quantità della stessa, in alcuni casi è prevista una “soglia minima”. In pratica, per avere una sanzione è necessario che la sostanza sia rilevata in una determinata quantità.
Nel caso dell’ostarina, il codice non prevede la soglia minima. Per questo motivo può essere sanzionato anche il rinvenimento di un nanogrammo della sostanza vietata. “Può”, poichè la normativa prevede anche che venga emessa una ammonizione senza comminare alcun periodo di sospensione dall’attività sportiva.
Nel caso specifico, il Tribunale, ha ritenuto congruo sospendere Di Giorgio per otto mesi, a fronte dei 4 anni richiesti dalla Procura.
ALEX DI GIORGIO
Alex di Giorgio, classe 1990, romano, ha partecipato per l’Italia a due edizioni delle Olimpiadi estive.
Ai Giochi Olimpici del 2012 a Londra, si classificò decimo con la staffetta 4×200 metri stile libero maschile. Quattro anni dopo, nel 2016, conquistò la qualificazione per la sua seconda Olimpiade durante il Trofeo Settecolli di Roma.
Alle Olimpiadi di Rio De Janeiro, scese in acqua nella staffetta 4×200 metri stile libero maschile chiudendo nono. La formazione azzurra in quella occasione sfiorò la finale, uscendone per soli 4 centesimi di secondo.
Come membro della staffetta 4×200 , Di Giorgio ha conquistato la deraglia d’argento ai Mondiali di Debrecen del 2013.
Dopo una stagione trascorsa a Caserta, Alex Di Giorgio si era trasferito a Verona per allenarsi con il gruppo di atleti guidati dal tecnico federale Matteo Giunta.